Central Marketing IntelligenceTM – Arcadya Srl
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO per Ordini d’Incarico per la realizzazione di indagini di mercato ad hoc
INDICE
Articolo 1 – DEFINIZIONI
Articolo 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Articolo 3 – AUTODISCIPLINA
Articolo 4 – Validità della Proposta
Articolo 5 – Riservatezza delle Informazioni
Articolo 6 – Standard di qualità della Ricerca
Articolo 7 – Obblighi del Committente
Articolo 8 – Corrispettivo
Articolo 9 – Condizioni di pagamento
Articolo 10 – Termini di consegna. Forza maggiore
Articolo 11 – Annullamenti, sospensioni, variazioni e ritardi
Articolo 12 – Risoluzione del Contratto
Articolo 13 – Limitazioni della responsabilità dell’AZIENDA DI RICERCA
Articolo 14 – Conservazione dei dati e dei materiali di Ricerca
Articolo 15 – Proprietà del Progetto e limiti allA utilizzazione economica dei risultati della Ricerca
Articolo 16 – Diritto di proprietà intellettuale
Articolo 17 – Protezione dei dati personali
Articolo 18 – Foro competente e legge applicabile
Articolo 1 – DEFINIZIONI
1.1 Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni, menzionate in maiuscolo nel presente contratto, avranno i seguenti significati:
- “Codici”: codici che definiscono gli standard minimi di condotta etica a cui devono attenersi tutti i ricercatori e i Committenti: Codice Internazionale di Condotta Icc/Esomar (www.esomar.org);
- “Committente”: il cliente che commissiona la Ricerca all’Azienda di Ricerca;
- “Condizioni Generali”: le presenti condizioni di fornitura che regolano il rapporto contrattuale tra il Committente e l’Azienda di Ricerca;
- “Contratto”: l’insieme della Proposta, dell’Ordine d’Acquisto, delle Condizioni Generali e relativi allegati;
- “AZIENDA DI RICERCA”: Arcadya Srl, con sede in Trieste, piazza Carlo Alberto 2, C.F. e P. IVA IT01247280322;
- “Ordine di Acquisto”: accettazione scritta della Proposta con cui il Committente affida l’esecuzione della Ricerca all’Azienda di Ricerca;
- “Parte/i”: al singolare alternativamente l’Azienda di Ricerca o il Committente, al plurale congiuntamente l’Azienda di Ricerca e il Committente;
- “Progetto”: dati contenuti nella Proposta riguardante gli obiettivi, le metodologie, i tempi e l’investimento per la realizzazione della Ricerca;
- “Proposta”: la proposta contrattuale avente ad oggetto la Ricerca trasmessa dall’Azienda di Ricerca al Committente;
- “Documenti Finali”: rapporto descrittivo finale e/o un tabulato statistico contenente i risultati della ricerca sotto forma di dati e/o di relazione descrittiva dei dati statistici consegnato al Committente. Con la consegna del Documento Finale, l’Azienda di Ricerca completa l’adempimento dell’obbligazione prevista dal contratto nei confronti del Committente.
- “Ricerca”: ricerche di mercato, sondaggi di opinione e indagini sociali e statistiche, ovvero la raccolta sistematica e l’interpretazione di informazioni su individui o collettività, mediante l’uso delle metodologie e tecniche statistiche e analitiche delle discipline sociali applicate, finalizzate principalmente allo studio e all’analisi dei comportamenti espressi, e dei processi decisionali dei consumatori e più in generale l’acquisizione di informazioni su uno o più fenomeni attinenti alla popolazione.
Articolo 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Oggetto del Contratto è l’espletamento di incarichi ad hoc per la realizzazione di Ricerche.
2.2 Le Condizioni Generali unitamente alle specifiche Proposte e agli Ordini d’Acquisto con i relativi allegati, costituiscono parte integrale e sostanziale del Contratto.
2.3 Con riferimento ai documenti costituenti il Contrato si conviene che in caso di difformità o incompatibilità, le clausole della Proposta prevarranno sulle Condizioni Generali.
2.4 Nessuna modifica del Contratto sarà ritenuta valida salvo che sia confermata per iscritto dalle Parti.
Articolo 3 – AUTODISCIPLINA
3.1 L’Azienda di Ricerca ed il Committente osservano nei loro rapporti, le norme di comportamento dei Codici che il Committente dichiara di conoscere ed accettare.
3.2 L’Azienda di Ricerca mette a disposizione del Committente copia dei Codici.
Articolo 4 – Validità della Proposta E DURATA
4.1 La Proposta, contenente il Progetto relativo alla Ricerca, deve essere trasmessa dall’Azienda di Ricerca al Committente per iscritto.
4.2 La Proposta è valida per un periodo di 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento della stessa da parte del Committente che dovrà accettarne il contenuto mediante l’invio dell’Ordine d’Acquisto.
4.3 L’inizio dell’esecuzione della Ricerca dovrà ad ogni modo avvenire entro e non oltre 1 (uno) mese dalla data dell’Ordine d’Acquisto.
4.4 La fornitura di Servizi da parte dell’Azienda di Ricerca è a carattere spot e si concluderà con il pagamento del saldo, da parte del Cliente e la consegna dei Documenti prodotti ed indicati nella descrizione del servizio offerto al cliente.
Articolo 5 – Riservatezza delle Informazioni
5.1 Le informazioni contenute nella Proposta sono riservate e confidenziali ed il Committente si obbliga, anche in caso di non accettazione della Proposta, a non divulgarne a terzi il contenuto e fare sì che il medesimo impegno sia tenuto da suoi consulenti e/o collaboratori.
5.2 Il Committente si obbliga, altresì, a non divulgare ad alcun titolo le metodologie esclusive utilizzate dall’Azienda di Ricerca per l’esecuzione della Ricerca, siano esse di sua proprietà e/o concesse in licenza.
5.3 Le informazioni fornite dal Committente all’Azienda di Ricerca in relazione al Progetto e alla Ricerca sono riservate e confidenziali e l’Azienda di Ricerca si impegna a non divulgarne a terzi il contenuto. Non sono considerati terzi i dipendenti, i collaboratori e i consulenti che abbiano necessità di tali informazioni per svolgere la Ricerca.
5.4 L’Azienda di Ricerca si obbliga, se non autorizzato per iscritto, a non rivelare a terzi l’identità e le informazioni confidenziali del Committente, i risultati della Ricerca e/o qualsiasi informazione confidenziale ottenuta nel corso dell’esecuzione della Ricerca, fatti salvi gli obblighi di legge e segnatamente gli obblighi di comunicazione previsti dall’Allegato A alla delibera n. 153/02/CSP (“Approvazione del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”) dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Articolo 6 – Standard di qualità della Ricerca
6.1 L’Azienda di Ricerca si obbliga ad eseguire la Ricerca secondo le norme dettate dai Codici e con la diligenza di cui all’art. 1710 c.c. sulla base di standard di qualità non inferiori a quelli indicati nei Codici.
6.2 Il Committente riconosce che i dati contenuti nel Documento Finale sono stimati sulla base di ricerche campionarie effettuate in conformità con i metodi di ricerca comunemente accettati e con le regole previste nei predetti codici e, pertanto, accetta il limite dell’errore statistico derivante dalle dimensioni e dai criteri di selezione del campione.
6.3 L’Azienda di Ricerca si obbliga a predisporre tutte le procedure necessarie per tutelare la riservatezza dei rispondenti ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Normativa privacy”). I dati identificativi dei rispondenti verranno usati per scopo di ricerca e per controlli di qualità e saranno conservati solo per il tempo necessario a tali fini, nel rispetto della Normativa privacy.
Articolo 7 – Obblighi del Committente
7.1 Nel caso in cui la Ricerca riguardi test di prodotto, il Committente garantisce che tali prodotti sono conformi alle norme vigenti in Italia, nei paesi dell’Unione Europea e di ogni altra eventuale nazione in cui circoli il prodotto o si svolga la Ricerca. In ogni caso il Committente si impegna a manlevare e tenere indenne l’Azienda di Ricerca da qualsiasi danno e/o conseguenza pregiudizievole che possa allo stesso derivare, e/o pretesa risarcitoria dei terzi derivante dall’esecuzione del test di prodotto oggetto della Ricerca.
7.2 Il Committente garantisce, altresì, che la circolazione del prodotto non è vietata da nessuna delle norme di cui all’articolo 7.1 e che tale circolazione non è lesiva dei diritti di terzi.
7.3 Il Committente si impegna a tenere indenne e, comunque, a manlevare l’Azienda di Ricerca da qualsiasi danno e qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a seguito di una pretesa risarcitoria avanzata da terzi che sorga, direttamente o indirettamente, dalla circolazione, descrizione, presentazione, uso o consumo dei prodotti oggetto della Ricerca.
7.4 Il Committente si impegna a comunicare per iscritto all’Azienda di Ricerca, con un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione e/o dalla divulgazione, l’intenzione di pubblicare e/o divulgare i risultati della Ricerca sui mezzi di comunicazione di massa al fine di consentire all’Azienda di Ricerca di adempiere alle disposizioni del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa (Allegato A alla delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002 e s.m.i.).
7.5 Il Committente è tenuto a risarcire gli eventuali danni provocati all’Azienda di Ricerca dalla divulgazione dei dati contenuti nel Documento Finale e/o dalla divulgazione dei risultati della Ricerca.
7.6 Il Committente si impegna a manlevare e tenere indenne l’Azienda di Ricerca qualsiasi danno e qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivare a seguito di una pretesa risarcitoria avanzata da terzi, che possa allo stesso derivare dalla pubblicazione e/o dalla diffusione dei risultati della Ricerca.
Articolo 8 – Corrispettivo
8.1 Il prezzo indicato nell’Ordine d’Acquisto rappresenterà il corrispettivo globale per la realizzazione della Ricerca che si intende al netto di I.V.A.
8.2 Se il corrispettivo della Ricerca è stato stabilito sulla base di informazioni fornite dal Committente e queste si rivelino successivamente inesatte, l’Azienda di Ricerca avrà il diritto di richiedere al Committente il rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e documentati.
8.3 L’Azienda di Ricerca ha facoltà di addebitare i costi aggiuntivi che insorgano a causa dell’imposizione di nuove tasse, di variazioni delle normative vigenti, dei tassi di cambio o di altre cause non dipendenti dalla volontà dell’Azienda di Ricerca.
Articolo 9 – Condizioni di pagamento
9.1 Il prezzo della Ricerca è fatturato in un’unica soluzione concomitantemente alla firma dell’Ordine di Acquisto (a meno sia diversamente precisato nell’Ordine d’Acquisto).
9.2 I pagamenti devono essere effettuati dal Committente a vista fattura.
9.3 In caso di mancato e/o ritardato e/o parziale pagamento, il Committente dovrà corrispondere all’Azienda di Ricerca, senza pregiudizio alcuno per ogni ulteriore diritto di quest’ultimo e senza necessità di preventiva messa in mora, gli interessi moratori sulla somma non pagata, dalla data di scadenza, nella misura stabilita dall’art. 5 del D.Lgs. 231/02, pari al prime rate ABI in vigore all’epoca della scadenza.
9.4 Qualora il Committente non provvedesse al pagamento del corrispettivo nel termine indicato all’articolo 9.2, l’Azienda di Ricerca avrà la facoltà, dopo 15 (quindici) giorni di ritardo, di sospendere la Ricerca qualora la sua esecuzione non sia ancora conclusa. Resta inteso tra le Parti che la sospensione di cui sopra non esclude il diritto dell’Azienda di Ricerca di richiedere altri eventuali maggiori danni subiti.
Articolo 10 – Termini di consegna. Forza maggiore
10.1 L’Azienda di Ricerca si impegna a consegnare il Documento Finale nei tempi preventivati, ma non sarà responsabile per eventuali ritardi e inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore estranee alla sua volontà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la totale o parziale interruzione e/o sospensione del lavoro determinate da qualsiasi agitazione sindacale o sciopero, compresi quelli aziendali, blackout energetici, incidenti e, in generale, qualsiasi circostanza che trascenda il diretto controllo dell’Azienda di Ricerca.
Articolo 11 – Annullamenti, sospensioni, variazioni e ritardi
11.1 Qualora il Committente annulli una Ricerca dopo averla commissionata attraverso l’invio dell’Ordine d’Acquisto, sarà comunque tenuto al rimborso di tutti i costi sostenuti e di tutti gli impegni finanziari assunti dall’Azienda di Ricerca sino alla data di annullamento della Ricerca, oltre ad una penale pari al 10{a5a2a63de8c77c120a5c1482beec130abe941a2a7ecf1a28777c79ba94673f00} (dieci per cento) del corrispettivo della Ricerca.
11.2 Eventuali variazioni alle scadenze e/o alle metodologie del Progetto iniziale, richieste dal Committente, dovranno essere oggetto di modifica scritta del Contratto sottoscritto dalle Parti.
11.3 Qualora l’esecuzione della Ricerca sia ritardata per qualsiasi azione, decisione o motivo dipendente dal Committente (tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo il ritardo nella consegna di prodotti, materiali o informazioni necessari al suo svolgimento) il Committente sarà tenuto al pagamento dei costi aggiuntivi sostenuti dall’Azienda di Ricerca.
11.4 Qualora si verifichi la condizione descritta al precedente articolo 11.3, il termine di consegna indicato nella Proposta dovrà essere adeguatamente prorogato, fatta salva la facoltà per l’Azienda di Ricerca di recedere dal Contratto.
Articolo 12 – Risoluzione del Contratto
12.1 L’Azienda di Ricerca ha facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta via raccomandata a/r, salvi i maggiori danni, (i) qualora non venisse rispettata, anche parzialmente, una delle condizioni stabilite per la fornitura, o (ii) quando si verificassero ritardi o mancati pagamenti, anche solo parziali, delle somme dovute dal Committente in base al Contratto, o (iii) in caso di fallimento o di sottoposizione ad analoghe procedure concorsuali del Committente.
Articolo 13 – Limitazioni della responsabilità dell’Azienda di Ricerca
13.1 L’Azienda di Ricerca è esclusivamente responsabile dei mezzi e delle metodologie utilizzate per la raccolta, l’analisi, l’elaborazione e/o la gestione dei dati oggetto della Ricerca;
13.2 L’Azienda di Ricerca si impegna ad eseguire la Ricerca sulla base di quanto stabilito al precedente articolo 6, ma non sarà in alcun modo responsabile delle conseguenze di eventuali perdite di profitti e, comunque, di qualsiasi altro danno indiretto conseguente ad azioni, piani di investimento e/o iniziative commerciali del Committente basati sui contenuti nel Documento Finale e/o della loro interpretazione.
13.3 L’Azienda di Ricerca non può essere considerato inadempiente qualora ritardi nell’inizio dell’esecuzione della Ricerca o nella consegna del Documento Finale se tale ritardo sia contenuto nei limiti di 15 (quindici) giorni rispetto alla data prevista nel Progetto;
13.4 In ogni caso, la responsabilità dell’Azienda di Ricerca, in relazione alla Ricerca commissionata dal Committente, non potrà mai eccedere l’ammontare del corrispettivo convenuto per l’esecuzione della Ricerca stessa.
Articolo 14 – Conservazione dei dati e dei materiali di Ricerca
14.1 L’Azienda di Ricerca si obbliga a conservare tutta la documentazione relativa alla Ricerca. Tutti i documenti devono essere conservati in modo sicuro per prevenire accessi non autorizzati, danni o perdite accidentali.
14.2 L’Azienda di Ricerca dichiara che tutti i documenti sono conservati in accordo con la Normativa privacy e le procedure previste dalle presenti norme.
14.3 L’Azienda di Ricerca ha la facoltà di distruggere, senza preavviso al Committente, i questionari ed i materiali di ricerca 6 (sei) mesi dopo la consegna del Documento Finale.
14.4 L’Azienda di Ricerca si obbliga a conservare conformemente a quanto disposto dal Codice deontologico e di buona condotta per i trattamento dei dati personali per scopi statistici e scientifici e ai Codici, per il periodo di 5 (cinque) anni dalla consegna del Documento Finale, la cartella di lavoro contenente ((i) il Progetto, (ii) la Proposta, (iii) il brief, (iv) l’Ordine d’Acquisto, (v) il piano di campionamento o di distribuzione delle rilevazioni, (vi) il questionario/la traccia, (vii) le istruzioni per gli intervistatori, (viii) il piano di editing, codifica ed elaborazione, (ix) il Documento Finale fornito al Committente, (x) la corrispondenza intercorsa con il Committente).
Articolo 15 – Proprietà del Progetto e limiti all’utilizzazione economica dei risultati della Ricerca
15.1 I Progetti e le Proposte restano di proprietà dell’Azienda di Ricerca.
15.2 Il Documento Finale diventa di proprietà del Committente nei termini e con i limiti seguenti:
15.2.1 Il Committente ha il diritto di utilizzare i dati contenuti nel Documento Finale internamente alla propria azienda e/o di farne conoscere il contenuto esclusivamente ai propri dipendenti e collaboratori.
15.2.2 Il Committente si impegna, fin d’ora, a non cedere i dati contenuti nel Documento Finale a terzi, o, comunque, a non consentirne l’uso, sia a titolo gratuito che oneroso, a terzi diversi da quelli indicati all’articolo 15.2.1.
15.2.3 Una utilizzazione e diffusione dei dati contenuti nel Documento Finale diversa e più ampia di quella indicata all’articolo 15.2.1, deve essere concordata per iscritto tra le Parti.
Articolo 16 – Diritto di proprietà intellettuale
16.1 Tutti i diritti relativi alle metodologie utilizzate per la realizzazione della Ricerca, la loro impostazione, restano di esclusiva proprietà dell’Azienda di Ricerca e sono soggetti e disciplinati dalle norme sui diritti d’autore e dalle norme sulla proprietà intellettuale (legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive integrazioni e modificazioni).
16.2 Il Committente riconosce espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale, tutelabili sulla base delle norme relative al diritto d’autore (Titolo IX del libro V del c.c., artt. 2575-2594 c.c., nonché legge n. 633/1941, come modificata dal D. Lgs. 169/1999) o di altre disposizioni, fra cui, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, know-how, metodologie, codice sorgente, software, hardware, progetti, applicativi, marchi, brevetti, segreti industriali, formule, algoritmi, modelli, banche dati e simili, relativi alla Ricerca, restano di titolarità esclusiva dell’Azienda di Ricerca, e che nessun diritto, fatto salvo il diritto di proprietà dei documenti di cui all’art. 15.2, consegnati dall’Azienda di Ricerca in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, viene concesso al Committente e in relazione a quanto sopra. Resta in ogni caso inteso che il Committente non potrà copiare, modificare, vendere, cedere, sublicenziare, conferire o trasferire a terzi o creare lavori derivati da un qualsiasi diritto dell’Azienda di Ricerca.
Articolo 17 – Protezione dei dati personali
17.1 Le Parti si danno atto di essersi scambiate idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (UE) 2016/679, in relazione al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei reciproci dati personali per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, fiscali, contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria e, comunque, per tutti quelli derivanti dal Contratto.
Articolo 18 – Foro competente e legge applicabile
18.1 Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Trieste con espressa concorde esclusione di qualunque altro foro eventualmente concorrente o alternativo.
18.2 Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Il Committente approva specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, gli artt. 5 (Riservatezza delle Informazioni), 6 (Standard di qualità della Ricerca), 7 (Obblighi del Committente), 10 (Termini di consegna. Forza maggiore), 11 (Annullamenti, sospensioni, variazioni e ritardi), 12 (Risoluzione del Contratto), 13 (Limitazioni della responsabilità dell’Azienda di Ricerca), 15 (Proprietà del Progetto e limiti all’utilizzazione economica dei risultati della Ricerca), 16 (Diritto di proprietà intellettuale), 17 (Protezione dei dati personali), 18 (Foro competente e legge applicabile).

